Dal 1 gennaio 2018, in attuazione dell’articolo 19 della Legge europea 2017, entra in vigore il nuovo regime per le imprese energivore come indicato nel decreto del MISE del 21 dicembre 2017. La Legge Europea aveva infatti previsto che, a partire dal 1° gennaio 2018, almeno il 50% delle risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di sistema a favore delle rinnovabili nel periodo 2017-2019 venga destinato alla diminuzione delle tariffe elettriche per gli utenti ad alto consumo di energia. In base all’art. 19 del provvedimento, il Mise aveva un mese di tempo dalla sua entrata in vigore (12 dicembre 2017) per ridefinire gli insiemi dei soggetti catalogabili come energivori e delle relative agevolazioni, ma il dicastero guidato da Carlo Calenda era già da tempo al lavoro sul punto. Il provvedimento, frutto del complesso lavoro di confronto con la Commissione Europea, durato 3 anni, consente di ridurre il differenziale di prezzo dell’energia pagato dalle imprese più esposte alla concorrenza estera, introducendo anche in Italia le nuove misure rese possibili dall’Europa: si potrà così ottenere un progressivo allineamento dei costi per la fornitura di energia elettrica delle imprese italiane ai livelli degli altri competitors europei.
La riduzione del costo dell’energia per le imprese energivore, insieme al sostegno all’innovazione attivato con il piano industria 4.0, costituisce la base per un recupero di competitività del Made in Italy e di tutti i settori industriali, per rilanciare la crescita, contrastando il rischio di delocalizzazioni.
Il nuovo regime prevede che i soggetti beneficiari siano:
- imprese che hanno un consumo medio di energia pari a 1GW nel triennio 2014-2016;
- operino nei settori di attività riportati nell’allegato 3, linee guida CE e dell’allegato 5 delle linee guida CE;
- abbiano un indice di intensità elettricità positivo, calcolato in relazione al VAL, non inferiore al 20%;
- tutte quelle non incluse nelle precedenti categorie, ma ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia per gli anni 2013/2014 dal CSEA.
Le tempistiche per la presentazione della pratica, secondo il nuovo regime, sono:
15 maggio 2018: APERTURA PORTALE CSEA PER L’ANNO 2018
Le dichiarazioni attestanti la regolarità dei requisiti per l’anno 2018 dovranno essere presentate entro questa data.
18 luglio 2018: DEFINIZIONE ELENCO IMPRESE ENERGIVORE
Il CSEA provvederà tramite invio al Sistema Informativo Integrato, alla redazione dell’elenco con l’assegnazione del livello di agevolazione definitivo per il 2018.
31 luglio 2018: CALCOLO CONGUAGLI DAL 1 GENNAIO 2018
Verranno calcolati i conguagli spettanti dal 1 gennaio 2018; i distributori provvederanno ad effettuare il conguaglio.
30 settembre 2018: APERTURA PORTALE CSEA PER L’ANNO 2019
A partire da questa data sarà possibile presentare le dichiarazioni attestanti i diritti per l’anno 2018.
Siamo a vostra disposizione per valutazioni preliminari e per il supporto amministrativo nell'invio della pratica.
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