Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito il quadro regolatorio per il phase-out volontario dal Conto Energia. A partire dal 1° gennaio 2028, i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW ammessi ai vecchi regimi incentivanti potranno optare per l'uscita anticipata, ottenendo un corrispettivo economico a fronte di precisi obblighi di ammodernamento tecnologico e rifacimento integrale.
1. La manifestazione di interesse e le due vie d'accesso
Il primo adempimento obbligatorio per il soggetto responsabile consiste nell'inviare al GSE una manifestazione di interesse entro 30 giorni dalla pubblicazione delle regole operative. Il decreto distingue successivamente due modalità per accedere alla fuoriuscita anticipata:
Accesso diretto: Riservato ai soggetti che hanno aderito agli schemi di rimodulazione delle tariffe premio previsti dal D.L. 21/2026, purché abbiano trasmesso la manifestazione di interesse nei termini.
Procedura competitiva: Destinata agli altri operatori che non possono accedere direttamente. Si svolgerà tramite gare telematiche gestite dal GSE entro il 30 giugno 2027.
Come funzionano le gare telematiche (Procedura Competitiva)
Il contingente disponibile: Sarà calcolato sottraendo la potenza totale degli impianti ammessi all'accesso diretto dal limite massimo complessivo di 10 GW. Inoltre, per garantire una reale concorrenza, la potenza effettivamente assegnabile tramite gara dovrà essere inferiore di almeno il 5% rispetto ai volumi complessivi emersi dalle manifestazioni di interesse.
Finestre temporali strettissime: La presentazione delle domande online durerà al massimo 10 giorni lavorativi, e le graduatorie verranno pubblicate nei successivi 10 giorni lavorativi.
Criteri di selezione e offerte: Le domande dovranno includere un’offerta di riduzione percentuale rispetto a un valore base di riferimento. Il GSE stilerà la graduatoria ordinando le proposte in base al maggiore beneficio atteso per il sistema, fino a esaurimento del contingente (a parità di punteggio, verrà premiata la domanda inviata prima).
In attesa delle regole operative: Il valore base, le formule di calcolo dettagliate e le specifiche tecniche della procedura verranno precisati dalle regole operative ufficiali del GSE.
2. Un obbligo di revamping e repowering (2028-2030)
La fuoriuscita anticipata non consiste nella semplice rinuncia alla tariffa incentivante, ma impone un rifacimento integrale dell’impianto fotovoltaico:
- Tempistiche operative: Gli interventi possono essere avviati a partire dal 1° gennaio 2028 e l’impianto rinnovato deve entrare in esercizio entro e non oltre il 31 dicembre 2030. Il mancato rispetto di questa scadenza determina la decadenza dal diritto al corrispettivo previsto per l’uscita anticipata.
- Valutazione ingegneristica: Per tecnici, progettisti e asset manager, l’opzione va valutata come una vera operazione di revamping o repowering, con una verifica preliminare della configurazione esistente, delle prestazioni attese, dell’incremento di potenza e degli eventuali adeguamenti necessari su strutture, connessione e componenti elettrici (inverter, quadri e cabine).
3. Incremento della producibilità e vincoli sui componenti
L'uscita anticipata vincola l'intervento a un aumento netto della producibilità energetica, calcolata rispetto al valore atteso nel residuo periodo di incentivazione dell'impianto originario (avendo come riferimento la potenza registrata alla data di stipula della convenzione in Conto Energia con il GSE):
- Impianti su edifici o in aree agricole (non a terra standard): La nuova configurazione deve assicurare una producibilità superiore di almeno il 30% rispetto al valore atteso residuo.
- Tutti gli altri impianti: L'incremento richiesto è pari ad almeno il doppio (100% in più) della producibilità residua attesa.
In sede progettuale: Non sarà sufficiente confrontare la potenza nominale prima e dopo l'intervento, ma occorrerà applicare le specifiche modalità di calcolo che saranno dettagliate nelle regole operative GSE.
Il vincolo dei moduli (D.L. 181/2023):
Devono essere impiegati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro previsto dall’articolo 12 del D.L. 181/2023 e conformi ai requisiti territoriali e tecnici richiamati dalla stessa disposizione. La scelta dei componenti diventa quindi parte integrante dell’ammissibilità dell’intervento. Tale obbligo (unitamente alla corretta commercializzazione dell'energia) deve essere mantenuto per 10 anni dall’entrata in esercizio del rifacimento, pena la decadenza dai benefici percepiti.
4. Come va venduta la nuova energia prodotta?
L'energia immessa in rete dal nuovo impianto deve seguire due binari distinti:
- Energia legata alla potenza residua (originaria): Deve essere obbligatoriamente oggetto di una contrattualizzazione a termine (sfruttando anche i contratti di lungo periodo previsti dall’art. 28 del D.Lgs. 199/2021).
- Energia legata all'incremento di producibilità: La quota di potenza corrispondente all’aumento di produzione può partecipare ai meccanismi di supporto statali disciplinati dagli articoli 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. 199/2021.
Valutazione economica complessiva: Per stabilire la convenienza dell'operazione occorre analizzare contemporaneamente:
- La rinuncia ai flussi incentivanti residui del Conto Energia.
- Il corrispettivo economico riconosciuto per la fuoriuscita.
- Il costo dell'intervento di rifacimento integrale.
- L’effettivo incremento della produzione di energia.
- La futura valorizzazione dell’energia sul mercato libero e tramite contratti a termine.
Fonte della notizia: BibLus-net (Acca Software)
Immagine di copertina: Immagine a scopo illustrativo.
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