L’Italia accelera sulle rinnovabili termiche e amplia gli obblighi anche ai sistemi di teleriscaldamento e cogenerazione. A supportare il raggiungimento degli obiettivi energetici al 2030 sarà il nuovo Decreto OIERT del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recentemente firmato dopo un lungo iter normativo durato oltre due anni.
Il provvedimento nasce nell’ambito del recepimento della direttiva europea RED III e introduce nuovi vincoli per le società che forniscono energia termica a terzi. La prima bozza del decreto era stata messa in consultazione dal MASE a dicembre 2023 per raccogliere osservazioni dagli operatori del settore entro gennaio 2024. Successivamente il testo era rimasto fermo fino agli interventi del Milleproroghe 2025 e del Milleproroghe 2026, che hanno rinviato più volte l’entrata in vigore degli obblighi.
In origine il nuovo sistema sarebbe dovuto partire dal 1° gennaio 2024, poi la scadenza è slittata al 2025 e infine al 1° gennaio 2026. Ora il decreto è pronto alla pubblicazione definitiva.
La firma del DM OIERT è stata accolta positivamente dagli operatori, anche se non mancano richieste di chiarimenti applicativi. Roberto Rossi, presidente di ASSISTAL, ha definito il provvedimento “un passaggio atteso” per favorire la transizione verso le rinnovabili termiche, sottolineando però la necessità di tutelare le aziende che avevano già partecipato a gare pubbliche prima dell’introduzione dei nuovi obblighi. L’associazione ha chiesto al MASE una circolare esplicativa per chiarire eventuali criticità operative.
Il decreto attua quanto previsto dal d.lgs. 199/2021, che introduce l’obbligo di incrementare progressivamente la quota di energia rinnovabile termica nelle forniture superiori a 500 TEP annui. Le nuove regole riguardano i venditori di energia termica destinata al riscaldamento e al raffrescamento, con obiettivi di crescita annuali della componente rinnovabile.
Il perimetro dei soggetti interessati comprende:
- sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, limitatamente all’energia destinata a riscaldamento e raffrescamento;
- impianti di cogenerazione che vendono energia termica per gli stessi usi;
- impianti di riscaldamento e raffrescamento esterni alle reti di teleriscaldamento.
Restano esclusi i consumi legati al calore di processo industriale.
Il decreto stabilisce inoltre le modalità di controllo e il sistema di compensazione economica per chi non rispetterà gli obblighi previsti. In caso di mancato raggiungimento delle quote rinnovabili, i soggetti obbligati dovranno versare un contributo in un fondo dedicato gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
Gli obiettivi italiani sulle rinnovabili termiche sono stati rafforzati con l’aggiornamento del PNIEC e con la RED III. Il Piano nazionale energia e clima punta infatti a raggiungere entro il 2030 una quota del 36,7% di consumi termici da fonti rinnovabili. Per il settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento il target europeo sale invece a circa il 48%.
Per definire gli incrementi annuali obbligatori, il decreto utilizza un meccanismo proporzionale basato sulla quota storica di rinnovabili già presente nel mix energetico del soggetto obbligato. Chi parte da quote basse dovrà sostenere incrementi più elevati, mentre chi dispone già di una percentuale molto alta di energia rinnovabile potrà essere esentato dagli obblighi aggiuntivi.
La traiettoria di riferimento prevede una crescita graduale degli incrementi annuali, passando dall’1% iniziale fino al 9% nel 2030. I nuovi operatori dovranno invece rispettare una quota minima di ingresso già dal primo anno di attività.
Per chi non raggiungerà i target previsti scatterà un contributo economico calcolato sulla differenza tra la quantità di energia rinnovabile termica richiesta e quella effettivamente prodotta.
Per maggiori approfondimenti: Rinnovabili https://www.rinnovabili.it/energia/termico/decreto-oiert-nuovi-obblighi-rinnovabili-termiche/