DL 175 convertito in legge: le novità su agrivoltaico, aree idonee e Transizione 5.0

DL 175 convertito in legge: le novità su agrivoltaico, aree idonee e Transizione 5.0

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, è entrata in vigore la legge n. 4/2026, che converte il decreto-legge n. 175. Il provvedimento interviene su due ambiti strategici per la transizione energetica italiana: la disciplina delle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili e il rafforzamento del piano Transizione 5.0. Al centro del dibattito c’è soprattutto l’agrivoltaico, profondamente ridefinito.

Una nuova definizione di agrivoltaico

La legge introduce una definizione più chiara e sostanziale di impianto agrivoltaico, pensata per superare le incertezze normative che avevano prodotto applicazioni disomogenee a livello regionale. Un impianto può essere qualificato come agrivoltaico solo se garantisce la produzione e la vendita sia di energia elettrica sia di prodotti agricoli. Il rispetto di meri parametri tecnici, come altezze o superfici libere, non è più sufficiente.

I moduli fotovoltaici devono essere installati in posizione adeguatamente elevata dal suolo e l’impianto deve risultare concretamente compatibile con la continuità dell’attività agricola. A questo scopo viene introdotto l’obbligo di una dichiarazione asseverata che attesti la capacità dell’impianto di conservare almeno l’80% della produzione agricola lorda vendibile, con controlli e sanzioni affidati ai Comuni. Questo nuovo approccio segna il superamento delle linee guida del 2022 e l’avvio di una fase definita dagli operatori come “agrivoltaico 2.0”.

Non mancano tuttavia le perplessità, legate soprattutto alla difficoltà per gli uffici comunali di verificare ex ante risultati agricoli fortemente influenzati da fattori climatici e produttivi.

Aree idonee: più regole, più pianificazione

Il decreto aggiorna in modo significativo il Testo unico Fer (D.Lgs. 190/2024), introducendo nuovi articoli dedicati alle aree idonee su terraferma e a mare, ai regimi amministrativi semplificati, agli impianti in aree Unesco e a una piattaforma digitale nazionale per la mappatura delle aree e delle zone di accelerazione.

È prevista una disciplina transitoria per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il 22 novembre 2025, al fine di garantire continuità amministrativa.

Tra le misure più rilevanti figura l’introduzione di una solar belt di 350 metri attorno a stabilimenti e impianti industriali, ridotta rispetto ai 500 metri inizialmente previsti. Tale fascia non si applica alle aree agricole e zootecniche né alle zone già occupate da impianti Fer.

Un ruolo centrale è affidato alle Regioni, chiamate a individuare ulteriori aree idonee entro 120 giorni, nel rispetto di criteri stringenti, tra cui limiti minimi e massimi (tra 0,8% e 3%) della superficie agricola destinabile alle rinnovabili e l’esclusione delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e culturali.

Le criticità ancora aperte

Permangono alcune zone d’ombra. Non è stato reintrodotto il riferimento normativo alle aree non tutelate dal Codice dei beni culturali, nonostante una recente sentenza del Tar Lombardia ne avesse riconosciuto l’idoneità. Inoltre, resta il divieto generalizzato di fotovoltaico a terra in area agricola, mitigato solo dalla deroga per l’agrivoltaico, con il rischio di un’eccessiva discrezionalità amministrativa.

Transizione 5.0 e golden power

Sul fronte Transizione 5.0, la legge chiarisce la non cumulabilità dell’incentivo con il credito d’imposta Industria 4.0 e affida al GSE la vigilanza sui soggetti certificatori. Il testo include infine modifiche in materia di golden power, estendendo i poteri di controllo dello Stato ai settori finanziario, creditizio e assicurativo.

Nel complesso, la conversione del Dl 175 rappresenta un passaggio significativo verso una regolazione più strutturata delle rinnovabili, pur lasciando aperte sfide applicative decisive per la sua efficacia concreta.


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