Nuove Linee guida per il riconoscimento di TEE
“Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica. (18A04609) (GU Serie Generale n.158 del 10-07-2018)”
Il 10 luglio scorso, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Il decreto che va ad aggiornare ed integrare la normativa precedente, andando ad ampliare il DM dell’11 gennaio 2017. Dal 12 luglio, infatti, entra ufficialmente in vigore.
Sono state aggiunte nuove tipologie di interventi che possono beneficiare degli incentivi divisi per settore (Industriale, Reti servizi e trasporti, Civile e Misure comportamentali) e sono stati anche indicati gli anni di vita utile per nuova installazione o sostituzione, dividendo i Certificati bianchi in Tipo I – riduzione dei consumi di energia elettrica e altra tipologia – riduzione dei consumi di gas o altro (dettagliati nell’allegato 1, tabella 1 della Gazzetta Ufficiale n. 158).
Ulteriore novità introdotta, è la nuova definizione di “Baseline”. Infatti, con modifica all'art. 2, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente «c) “consumo di baseline consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento”;
Per le sessioni successive al 1° giugno 2018, il valore massimo per ogni certificato bianco è pari a 250 euro; Inoltre, possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente.
Infine, “Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell’obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere nelle sanzioni”
Noi Di I-Green, in qualità di Esco, siamo in grado, grazie alle competenze tecnico-amministrative acquisite in anni di attività, di accompagnare le aziende nel percorso di richiesta ed ottenimento dei Certificati Bianchi e nella successiva vendita sul mercato.